Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione delle presenti condizioni
Le presenti condizioni generali di fornitura disciplinano i contratti di vendita fra Pica Group S.p.A.. denominata “venditore” e la parte “Acquirente”, salvo eventuali deroghe specificatamente concordate per iscritto. In caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi nelle parti non derogate. Nelle presenti condizioni generali il termine “prodotto” si riferisce a Foto/video ceduto dal venditore alla parte Acquirente.
Art. 2 Formazione del contratto
L’accettazione, da parte dell’Acquirente dell’offerta o della conferma d’ordine del venditore, comunque effettuata, comporta l’applicazione al contratto di vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche quando l’accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. L’offerta del venditore si considera ferma ed irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto. Le offerte fatte da agenti o rappresentanti o personale di vendita del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate per iscritto dal venditore stesso. L’accettazione senza espressa riserva da parte dell’Acquirente di prodotti non conformi per tipo o quantità, o inviati a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta dell’Acquirente implica accettazione da parte di quest’ultimo della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. Le suddette riserve non avranno efficacia se non saranno formulate dall’Acquirente per iscritto, immediatamente dopo il ricevimento della merce.
Art. 3 Campioni, disegni e documenti tecnici.
3.1 - Dati informativi
I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunzi pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest’ultimo inviati all’Acquirente, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell’offerta o nell’accettazione scritta del venditore.
3.2 - Modifiche ai prodotti
Il venditore si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse convenienti, dandone notizia al cliente se interessano le forniture in corso a lui dirette. Qualora l’Acquirente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dal venditore in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto fra i contraenti sulle variazioni che tali modifiche dovessero apportare ai prezzi ed ai tempi di consegna precedentemente stabiliti.
3.3 - Disegni, documenti, informazioni tecniche
Qualsiasi disegno o documento tecnico che permetta la fabbricazione dei prodotti venduti o di loro parti e sia rimesso all’Acquirente, tanto prima che dopo la stipulazione del contratto, rimane di esclusiva proprietà del venditore. I suddetti disegni o documenti non possono essere utilizzati dall’Acquirente o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso del venditore. I disegni, documenti o informazione tecniche, dell’Acquirente, rimessi al venditore prima o dopo la stipulazione del contratto, rimangono di esclusiva titolarità dell’Acquirente purché l’Acquirente abbia espressamente manifestato al venditore per iscritto la propria volontà di riservarsene il diritto di sfruttamento esclusivo. Nei limiti suddetti, tali disegni, documenti o informazioni tecniche non potranno essere utilizzati dal venditore, o copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi senza il consenso scritto del “Acquirente”.
Art. 4 - Garanzia
4.1 - Conformità dei prodotti
Nei termini previsti dal presente articolo, il venditore garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine “conformità dei prodotti” si intende che essi corrispondono per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto di vendita.
4.2 - Limitazione di responsabilità del venditore
L’acquirente accetta le immagini, così come i file che le contengono, nello stato in cui si trovano, con tutti i possibili errori, vizi, inesattezze e senza garanzie di sorta da parte del venditore Il venditore esclude espressamente, in relazione alle immagini, così come ai file che le contengono, ogni garanzia o condizione, espressa, implicita o statutaria, incluse, fra le altre, le garanzie implicite e/o le condizioni di commerciabilità, di qualità soddisfacente, di idoneità ad uno scopo specifico, di esenzione da vizi o difetti, di precisione, di godimento esente da turbative e non violazione dei diritti dei terzi. Salvo i limiti inderogabili di legge, la responsabilità del venditore per vizi o difetti del servizio, delle immagini e dei file che le contengono è limitata, a discrezione dell’agenzia, al rimborso della somma pagata dal cliente. Il cliente è il solo responsabile nei confronti propri o di terzi di tutti i danni, nessuno escluso, diretto o indiretti derivanti dal contratto o dalla sua esecuzione o dall’uso delle immagini. Allo stesso modo il cliente è il solo responsabile della violazione dei diritti della personalità e della proprietà commessa utilizzando le immagini oggetto del presente contratto. L’acquirente terrà indenne il venditore, nonché i fotografi coinvolti, da qualsiasi danno o responsabilità derivante da un utilizzo delle immagini diverso da quello autorizzato nel presente contratto. La presente clausola circa le garanzie e il regime di responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità del venditore in violazione di disposizioni di legge, né di escluderla nei casi in cui non può essere esclusa in forza di detta legge.
Art. 5 - Norme tecniche e responsabilità del venditore
Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti il venditore si attiene alla legislazione italiana e alle norme tecniche indicate nei cataloghi, l’Acquirente si assume per intero il rischio di un’eventuale difformità tra tali norme e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il venditore. Il venditore garantisce le prestazioni dei prodotti venduti solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, capacità , ecc. da lui espressamente indicati. L’Acquirente non è autorizzato a disporre dei prodotti forniti dal venditore in modo non conforme alle indicazioni di cui al punto precedente. Qualora l’Acquirente destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità portare alla conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto. Resta comunque inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai prodotti, successivamente al passaggio dei rischi all’Acquirente, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo carico dell’Acquirente, che terrà indenne il venditore. L’Acquirente si impegna altresì ad assicurare ogni rischio relativo, senza diritto di regresso nei confronti del venditore, in maniera adeguata. Nessuna deroga al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente e specificatamente definita e accettata tra le parti per iscritto.
Art. 6 - Consegna
6.1 - Decorrenza del termine di consegna
Anche quando le parti abbiano convenuto il momento di decorrenza del termine di consegna, il termine di consegna non inizierà a decorrere se l’Acquirente non provvederà al pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto. Parimenti, quando l’Acquirente od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per l’approntamento dei prodotti, il termine di consegna non inizierà a decorrere se non ad avvenuta completa comunicazione.
6.2 - Obbligo del venditore di consegnare i prodotti
I termini di consegna si intendono approssimativi a favore del venditore e comunque con un congruo margine di tolleranza. Qualora sia accertato un ritardo della consegna dei prodotti per colpa del venditore, l’Acquirente potrà risolvere il contratto, ma solo relativamente alla parte non consegnata e in ogni caso non prima di aver comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sua intenzione al venditore ed avergli accordato un nuovo termine di almeno trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, entro il quale il venditore potrà consegnare tutta la merce specificata in tale comunicazione e non ancora consegnata. Ciò varrà anche in caso di consegne ripartite, in relazione alle quali è, in particolare, inteso che in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne o la risoluzione parziale del contratto per tale motivo, come consentita dal presente articolo, comporterà il diritto dell’ Acquirente a risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per danni derivanti da anticipata, ritardata o mancata consegna, totale o parziale.
6.3 - Obbligo dell’Acquirente a prendere in consegna i prodotti
L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i prodotti, anche in caso di consegne parziali e anche quando i prodotti vengano consegnati prima della data di consegna stabilita o successivamente a tale data.
Le foto fornite sono protette da copyright e possono essere utilizzate solo per lo scopo previsto.
Questo scopo è limitato all’uso puramente privato delle foto.
L’uso in forum privati o comunità è consentito. É altrettanto consentita la trasmissione delle foto a familiari, amici e conoscenti. Con terze parti l’uso è limitato a scopi puramente privati.
Non è consentito l’uso pubblico delle foto in forma stampata.
In generale, qualsiasi uso commerciale / sfruttamento non è consentito.
6.4 - Impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti
Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell’impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del venditore e dell’Acquirente, quali scioperi di qualsiasi natura, incendi, inondazioni, mancanza di forza motrice, mancanza o scarsità di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, scarti di pezzi importanti in corso di fabbricazione dovuti a sub-fornitori del venditore, guasti ed infortuni ad impianti di produzione del venditore, ritardi nella concessione di autorizzazioni delle Autorità, ed altri impedimenti indipendenti dalla volontà delle parti intervenuti dopo la conclusione del contratto che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. Sia il venditore che l’Acquirente avranno facoltà di risolvere il contratto, mediante preavviso di un mese a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno qualora, trascorso un periodo ragionevole dalla data di consegna convenuta, l’impedimento persista. In nessun caso, a causa del verificarsi delle circostanze previste al presente articolo l’Acquirente o il venditore potranno esigere compensi o indennizzi di qualsiasi natura.
Art. 7 Pagamento
7.1 - Prezzi e pagamenti
I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al domicilio del venditore. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l’Istituto bancario preventivamente concordato. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o collaboratori del venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono al venditore.
7.2 -Ritardi nei pagamenti; somme controverse
Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto, dietro semplice comunicazione, di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. Il venditore ha comunque diritto, a decorrere dalla scadenza del pagamento senza necessità di messa in mora, agli interessi moratori nella misura stabilita dal decreto legislativo 231/2002. Il ritardo nei pagamenti dà altresì al venditore il diritto di escludere la garanzia di cui all’art. 4 per tutto il periodo durante il quale il ritardo perdura. L’Acquirente non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non è in regola con i pagamenti. L’Acquirente è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Tuttavia, per quanto riguarda eventuali somme controverse, ha facoltà di depositarle presso una banca fino a quando la controversia non sia stata risolta, vincolando la banca a trasmettere tali somme al venditore in caso di risoluzione della controversia in senso favorevole al venditore. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore.
Art. 8 - Riserva di proprietà
Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo. L’Acquirente si impegna a collaborare con il venditore nell’approntamento delle misure necessarie per la protezione del diritto di proprietà del venditore.
Art. 9 -Interpretazione; modifiche; clausole invalide
Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del venditore o di terzi si intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato. Devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore fra le parti. Le dichiarazioni effettuate o il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell’esecuzione del contratto possono contribuire all’interpretazione del solo contratto cui si riferiscono, e nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o con gli accordi scritti presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione. Salvo quanto previsto all’art. 2, ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di non applicare le condizioni generali nel loro insieme.
Art. 10 - Foro competente
Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente competente il foro di Ravenna; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell’Acquirente.